Polizia Locale - Stranieri
 

 

comunicazione scritta entro 48 ore (domanda)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obblighi relativi all'ospitalitą degli stranieri da parte dell'ospitante e del datore di lavoro.

Chiunque a qualsiasi titolo, da alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietą o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, č tenuto a darne comunicazione scritta ENTRO 48 ORE  all'autoritą locale di pubblica sicurezza. Tale comunicazione deve contenere, oltre alle generalitą del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona č alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione č dovuta.

Le violazioni ai predetti obblighi comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 Euro. (D.L. vo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modificazioni)     

 

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